Interessi di mora fatture 2026 al 10,40%: come farli valere
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Interessi di mora fatture 2026 al 10,40%: come farli valere

Dal 16 luglio 2026 gli interessi di mora sulle fatture in ritardo salgono al 10,40%. Guida pratica su come calcolarli e farli valere senza avvocato.

Alex Vuza·24 luglio 2026·11 min read

Il tasso di riferimento per gli interessi di mora commerciali sale al 2,40% dal 16 luglio 2026, portando l'interesse complessivo al 10,40% per chi aspetta un pagamento in ritardo. Il problema non è la legge: è che quasi nessuno la applica davvero.

Se la tua PMI o la tua attività da libero professionista fattura ad altre imprese, questo aggiornamento — comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026 — vale già oggi su ogni fattura scaduta. In questa guida trovi cosa cambia rispetto al primo semestre, come funziona davvero il calcolo (con l'aggiunta poco nota di un forfait automatico), e i 4 passaggi per trasformare un diritto che quasi nessuno esercita in cassa recuperata.

Punti chiave

  • Il tasso di riferimento sale a 2,40% (da 2,15% nel primo semestre), portando l'interesse di mora complessivo al 10,40% (da 10,15%)
  • Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di una messa in mora formale
  • Oltre agli interessi spetta un compenso forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, anche questo automatico
  • Il termine di pagamento standard tra imprese è 30 giorni, salvo diverso accordo scritto
  • I ritardi medi di pagamento in Italia stanno tornando a crescere in quasi tutte le classi dimensionali, secondo l'ultimo Osservatorio Cerved
  • Il diritto esiste da anni: il problema pratico è che nessuno tiene traccia delle scadenze in tempo reale per farlo valere
10,40%
interesse di mora II semestre 2026MEF — Gazzetta Ufficiale n.163, 16/07/2026
40 €
compenso forfettario per fattura in ritardoArt. 6, D.Lgs. 231/2002
30 giorni
termine di pagamento standard B2BD.Lgs. 231/2002

Cosa cambia dal 16 luglio 2026

Ogni sei mesi il Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna il tasso di riferimento su cui si calcolano gli interessi di mora nelle transazioni commerciali, in base al tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso sale al 2,40%, con un incremento di 0,25 punti rispetto al 2,15% del primo semestre, secondo quanto riportato da Informazione Fiscale.

A questo tasso di riferimento si somma la maggiorazione fissa di 8 punti percentuali prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, che recepisce la direttiva europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il risultato è un interesse di mora complessivo del 10,40%, contro il 10,15% applicato nel primo semestre 2026.

I semestre 2026Superato
Periodo
1 gennaio - 30 giugno 2026
Tasso di riferimento
2,15%
Interesse di mora totale
10,15%
II semestre 2026Attivo ora
Periodo
1 luglio - 31 dicembre 2026
Tasso di riferimento
2,40%
Interesse di mora totale
10,40%

Una fattura da 10.000 euro pagata con 60 giorni di ritardo rispetto alla scadenza matura circa 171 euro di interessi di mora (10.000 × 10,40% × 60/365), a cui si aggiungono i 40 euro forfettari previsti dalla legge: oltre 210 euro su una singola fattura, a prescindere da quanto sia complicato il recupero. Su un'azienda che emette 150 fatture l'anno e ne incassa un quinto con circa 45 giorni di ritardo su un valore medio di 3.000 euro, il potenziale accantonato e mai richiesto supera i 2.300 euro l'anno — una cifra che nella maggior parte dei casi resta semplicemente non tracciata, non perché manchi il diritto ma perché manca il sistema per accorgersene in tempo.

Come funziona davvero il diritto (e perché è già tuo)

La parte meno conosciuta della norma non è il tasso, ma il meccanismo con cui il diritto matura. A differenza di quanto molti pensano, non serve un sollecito formale o una lettera di messa in mora per iniziare a maturare interessi.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito — o, in assenza di un termine specifico in contratto, dal trentunesimo giorno dalla ricezione della fattura, secondo la disciplina del D.Lgs. 231/2002 riassunta da Biblus-ACCA. Il termine di pagamento standard tra imprese è di 30 giorni, salvo un diverso accordo scritto tra le parti (fino a un massimo generalmente ammesso di 60 giorni per non risultare gravemente iniquo verso il creditore).

Il dettaglio che quasi nessuno applica

Oltre agli interessi di mora, l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un risarcimento forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito. Anche questo importo è automatico: non serve dimostrare il danno né inviare solleciti, e si somma agli interessi di mora già maturati. Su decine di fatture in ritardo ogni anno, è una cifra che quasi nessuna PMI italiana quantifica o richiede.

Fattura pagata puntualmente entro 30 giorni

→ Nessun interesse dovuto

Fattura pagata con ritardo, nessun sollecito inviato

→ Interessi di mora + 40€ forfait maturano comunque, in automatico

Ritardo di pagamento non tracciato dall'azienda creditrice

→ Diritto esistente ma quasi mai fatto valere in pratica

Vale anche per i pagamenti dalla Pubblica Amministrazione?

Sì, con alcune differenze sui termini. Il D.Lgs. 231/2002 disciplina anche i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, e anche in questo caso gli interessi decorrono automaticamente senza bisogno di messa in mora, come riassunto da CalcolatoriFiscali.it. Cambiano però i margini di flessibilità sui termini di pagamento.

Tra imprese (B2B)Privati
Termine standard
30 giorni dalla ricezione fattura
Deroga possibile
Sì, per iscritto, se non gravemente iniqua per il creditore
Decorrenza interessi
Automatica, nessuna messa in mora richiesta
Verso la Pubblica AmministrazionePA
Termine standard
30 giorni dalla ricezione fattura
Eccezione
Fino a 60 giorni per ASL, ospedali, IRCCS ed enti del Servizio Sanitario Nazionale
Decorrenza interessi
Automatica, nessuna messa in mora richiesta

Per una PMI o un libero professionista che fattura sia verso privati sia verso enti pubblici, la differenza pratica più rilevante è che i termini più lunghi verso la PA (fino a 60 giorni per il settore sanitario) sono legittimi solo per le categorie di enti indicate dalla norma — non un margine negoziabile liberamente come può accadere invece tra imprese private.

Il problema reale: i ritardi di pagamento in Italia stanno tornando a crescere

Il diritto esiste dal 2002, ma resta in gran parte teorico perché il fenomeno che dovrebbe combattere è tutt'altro che marginale. Secondo l'ultimo Osservatorio Pagamenti di Cerved, basato su un database di oltre 3 milioni di realtà aziendali italiane, il terzo trimestre 2025 segna il ritorno di una dinamica preoccupante: i ritardi medi di pagamento sono tornati a crescere in quasi tutte le classi dimensionali, dalle microimprese (da 8,6 a 9,7 giorni di ritardo medio) fino alle grandi aziende (da 9,3 a 10,4 giorni).

Il quadro cambia molto per area geografica: nel Centro Italia il ritardo medio sale a 11 giorni, nel Sud e Isole arriva a 13,1 giorni, mentre nel Nord-Est resta più contenuto a 6,3 giorni. Per settore, a peggiorare di più sono agricoltura e moda, con un incremento dei giorni di ritardo rispettivamente di 4,3 e 2,6 punti rispetto all'anno precedente. Per una PMI o un libero professionista che lavora con clienti B2B distribuiti su tutto il territorio, questo significa che il rischio di incassare in ritardo non è un'eccezione, ma una probabilità concreta su ogni fattura emessa — con un diritto al risarcimento che nella pratica resta quasi sempre inutilizzato, perché nessuno lo calcola sistematicamente su ogni scadenza mancata.

Il paradosso è che più un'azienda cresce e diversifica la propria base clienti, più aumenta il numero di fatture da monitorare — e più diventa difficile farlo a mano senza perdere per strada proprio i casi in cui il diritto agli interessi varrebbe di più.

Come farlo valere davvero: 4 passaggi pratici

01
Verifica il termine di pagamento pattuitoPrima di tutto

Controlla il contratto o la fattura: se non è indicato un termine specifico, si applica il default di 30 giorni dalla ricezione della fattura.

02
Calcola interessi e forfaitAlla scadenza superata

Interessi = capitale × (10,40% / 100) × (giorni di ritardo / 365). Aggiungi sempre i 40 euro forfettari per costi di recupero: sono dovuti a prescindere dall'importo della fattura.

03
Comunica il calcolo al debitoreAppena individuato il ritardo

Anche se il diritto matura in automatico, inviare una nota di addebito con il calcolo esplicito rende molto più probabile l'incasso rispetto ad aspettare in silenzio.

04
Automatizza il controllo delle scadenzeA regime, per non ripartire da zero ogni volta

Un sistema che segnala la fattura scaduta il giorno dopo — non tre settimane dopo — è quello che trasforma un diritto teorico in cassa recuperata, fattura dopo fattura.

Perché il vero limite non è la norma, ma il controllo delle scadenze

Nei Context Pack che costruiamo per PMI e studi professionali, il problema che emerge quasi sempre non è la mancanza di strumenti legali — il diritto agli interessi di mora esiste da oltre vent'anni — ma l'assenza di un sistema che tenga traccia delle scadenze in tempo reale. Chi gestisce la fatturazione a mano, su fogli Excel o rincorrendo le email, si accorge di un ritardo settimane dopo, quando il cliente ha già rimandato il pagamento più volte e il rapporto commerciale rende scomodo chiedere anche gli interessi.

Lo stesso principio vale per chi lavora al follow-up dei preventivi: il punto non è solo emettere la fattura, ma sapere esattamente quando un pagamento è scaduto e agire subito, non a distanza di settimane. Le PMI di servizi B2B che automatizzano la gestione di contratti e fatture ricorrenti applicano lo stesso meccanismo anche al controllo delle scadenze di incasso: un alert automatico il giorno dopo la scadenza, invece di scoprirlo per caso mesi dopo. È lo stesso approccio con cui costruiamo i sistemi di AI Operations di AutoMate PRO: non sostituire il giudizio umano su come gestire un cliente in ritardo, ma togliere il compito di doversene ricordare da soli.

Da quando decorrono gli interessi di mora su una fattura?

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito in contratto, o dal trentunesimo giorno dalla ricezione della fattura se non è stato specificato un termine diverso. Non serve alcuna comunicazione formale al debitore perché il diritto maturi.

Serve inviare una messa in mora formale per avere diritto agli interessi?

No. Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali tra imprese maturano automaticamente alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora. È comunque consigliato comunicare il calcolo al debitore per aumentare le probabilità di incasso effettivo.

Gli interessi di mora si applicano anche ai liberi professionisti?

Sì. La disciplina del D.Lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, comprendendo anche i rapporti in cui una delle parti è un libero professionista che fattura per una prestazione.

Cosa succede se il contratto prevede un termine di pagamento diverso da 30 giorni?

Le parti possono concordare per iscritto termini diversi dai 30 giorni standard, ma un termine eccessivamente lungo rispetto alla prassi del settore può essere considerato gravemente iniquo verso il creditore e quindi contestabile.

Il compenso forfettario di 40 euro si somma agli interessi di mora?

Sì. I 40 euro previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 sono un risarcimento aggiuntivo per i costi di recupero del credito, dovuto per ogni fattura pagata in ritardo, in automatico e in aggiunta agli interessi di mora calcolati sul capitale.

Gli interessi di mora si applicano anche ai pagamenti dalla Pubblica Amministrazione?

Sì, con lo stesso meccanismo automatico previsto per i rapporti tra imprese private. Cambiano però i termini: la PA ha 30 giorni standard, estesi fino a 60 giorni per ASL, ospedali e altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il tasso del 10,40% resterà valido per tutto il secondo semestre 2026, quindi il momento per iniziare a tracciare le scadenze e far valere il diritto non è tra qualche settimana: è sulla prossima fattura che scade. Se vuoi capire quanto cash flow la tua azienda sta lasciando sul tavolo per ritardi mai contestati, puoi partire da un audit gratuito.

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