
Reato IA alto rischio dal 30 settembre 2026: la tua PMI rischia?
Dal 30 settembre 2026 l'omessa sicurezza sui sistemi IA ad alto rischio diventa reato (art. 437-bis c.p.). Ecco chi rischia davvero e chi no.
Dal 30 settembre 2026 l'omessa sicurezza sui sistemi IA ad alto rischio diventa reato, punibile fino a 5 anni di reclusione. Ma la platea reale è molto più piccola di quanto sembri.
Il nuovo articolo 437-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre), non punisce "chi usa l'intelligenza artificiale" in generale. Punisce chi progetta, produce, immette sul mercato o usa professionalmente un sistema AI classificato ad alto rischio dal Regolamento UE 2024/1689, e omette le misure di sicurezza o di supervisione umana richieste — creando un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone. Questa guida spiega cosa cambia davvero, chi è nel mirino e come verificarlo per la tua azienda in pochi passaggi, prima che scada il termine.
Punti chiave
- Il reato scatta dal 30 settembre 2026: omessa sicurezza o supervisione umana su sistemi IA ad alto rischio, oppure alterazione illecita del sistema
- Pena: reclusione da 1 a 5 anni (fino a 8 se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato); l'alterazione del sistema arriva fino a 6 anni
- Riguarda provider, deployer e utilizzatori professionali di sistemi dell'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 — non chi usa un chatbot o un CRM standard
- Per l'azienda scatta anche una sanzione ex D.Lgs. 231/2001 fino a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive
- Non esiste una soglia dimensionale: la norma si applica indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, ma solo a chi tratta sistemi effettivamente ad alto rischio
- È un reato "di pericolo concreto": serve un rischio reale per la sicurezza delle persone, non una semplice mancanza formale di carte
Il nuovo reato IA ad alto rischio: cosa introduce il D.Lgs. 160/2026
Il decreto inserisce nel codice penale l'articolo 437-bis, rubricato "Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi". La norma punisce due condotte distinte, con pene diverse.
La prima è l'omissione: chi non adotta le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione o l'immissione sul mercato di un sistema IA ad alto rischio, oppure omette le misure di sorveglianza umana obbligatorie, risponde penalmente se da questo deriva un pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale — non basta una mancanza documentale, serve un rischio reale verificabile, secondo la ricostruzione di Biblus ACCA.
La seconda è l'alterazione illecita di un sistema IA ad alto rischio, punita autonomamente e con pene più severe, perché presuppone un intervento intenzionale sul funzionamento del sistema, non una semplice omissione organizzativa.
Per entrambe le condotte, se il fatto è commesso con colpa grave anziché con dolo, la pena si riduce da un terzo a due terzi, secondo lo stesso schema riportato da Biblus ACCA.
Perché "pericolo concreto" cambia tutto
La qualificazione tecnica del reato non è un dettaglio per addetti ai lavori: è la differenza tra un adempimento formale e un procedimento penale. Un reato "di pericolo concreto" richiede che il giudice accerti un rischio reale e verificabile per la vita o l'incolumità delle persone, non una semplice mancanza di documentazione su un registro interno. Questo significa che avere una procedura di sicurezza incompleta o non aggiornata, di per sé, non integra il reato — lo integra solo se da quella lacuna deriva un pericolo concreto, per esempio un sistema di selezione del personale che scarta candidati sulla base di criteri discriminatori senza alcun controllo umano, con un impatto reale sulle persone coinvolte. È una soglia più alta di quanto suggerisca il titolo dei giornali, ma non per questo un motivo per ignorare la verifica.
Chi rischia davvero il reato IA: providers, deployer, utilizzatori professionali di sistemi ad alto rischio
Il punto che cambia tutto per una PMI italiana è capire chi è "soggetto attivo" di questo reato. La norma ha portata generale e si applica a qualunque impresa, ente o professionista coinvolto nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi IA ad alto rischio — senza soglie dimensionali legate al numero di dipendenti o al fatturato, come confermano sia Osservatorio 231 sia l'analisi pubblicata da FiscoeTasse.com sulla responsabilità 231 legata al nuovo decreto.
Questo significa che l'assenza di soglie non equivale ad assenza di filtro: il filtro reale è cosa fai con l'IA, non quanto sei grande. Un sistema è "ad alto rischio" solo se rientra negli Allegati I e III del Regolamento UE 2024/1689 — biometria, infrastrutture critiche, selezione del personale, scoring creditizio, valutazione dei dipendenti, e poche altre categorie tassative. Un chatbot per il servizio clienti, un tool di reportistica interna o un assistente per la scrittura di email non rientrano in questo elenco.
Cosa significa in pratica "utilizzo professionale"
Il termine che genera più dubbi è "deployer" o "utilizzatore professionale": non è chi ha scritto il codice del sistema, ma chi lo integra in un proprio processo aziendale e lo usa per prendere o supportare decisioni su terzi, nell'esercizio della propria attività. Un'agenzia che acquista un software di scoring creditizio da un fornitore esterno e lo usa per decidere se concedere una dilazione di pagamento a un cliente è un utilizzatore professionale — anche se non ha scritto una riga di codice AI. Al contrario, un dipendente che usa Claude per bozze di email interne, senza che l'output produca una decisione automatizzata su una persona, resta fuori da questa definizione, indipendentemente da quanto professionalmente lo utilizzi nel proprio lavoro quotidiano.
PMI che usa Claude o ChatGPT per rispondere ai clienti, senza decisioni automatizzate su persone
Fuori dall'Allegato III, nessuna esposizione penale
CRM con reportistica AI standard (previsioni vendite, riepiloghi automatici)
Non è un sistema ad alto rischio
Azienda che sviluppa o vende un sistema di scoring creditizio con AI
Provider di sistema Allegato III, potenzialmente esposta
Software HR con filtro CV automatico usato senza supervisione umana attiva
Utilizzatore professionale di sistema alto rischio, rischio omissione sorveglianza
Sistema di videosorveglianza con riconoscimento biometrico in azienda
Rientra nell'Allegato III, misure di sicurezza obbligatorie
L'errore comune da evitare
Non è la presenza di uno strumento AI a esporre l'azienda, ed è per questo che sapere quali strumenti usi davvero conta più della loro etichetta commerciale. Il rischio nasce quando un sistema decide automaticamente qualcosa su una persona (assunzione, credito, sicurezza) senza supervisione umana documentata — e il fornitore o l'utilizzatore lo sa, o avrebbe dovuto saperlo. Prima di escludersi solo perché "l'azienda è piccola", verifica se uno dei tool che usi rientra nell'Allegato III: la dimensione non è un criterio di esenzione.
Sanzione penale vs sanzione amministrativa: la differenza che conta
Molte PMI hanno già sentito parlare delle sanzioni AI Act in vigore dal 2 agosto 2026 — quelle sono amministrative, si applicano all'azienda e arrivano fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato globale, come spiegato nel nostro approfondimento sulle sanzioni AI Act di agosto. Il regime che scatta il 30 settembre è un'altra cosa: è penale, colpisce la persona fisica responsabile (non solo l'ente), e si aggiunge — non sostituisce — quello amministrativo.
Sull'ente si applica anche il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, che aggiunge il reato IA all'elenco dei reati-presupposto: oltre alla sanzione pecuniaria, sono previste le sanzioni interdittive dell'art. 9 (sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti), con la sola esclusione dell'interdizione totale dall'attività, secondo il dettaglio riportato da Osservatorio 231. L'importo in euro non è indicato in modo esplicito dalle fonti sul decreto: la cifra sopra è un calcolo aritmetico basato sul meccanismo standard delle quote previsto in generale dal D.Lgs. 231/2001, non una cifra citata testualmente per questo reato specifico.
Verifica in 5 passi se la tua PMI è esposta
Elenca ogni software con funzioni AI attive in azienda: CRM, gestionale HR, tool di scoring, sistemi di videosorveglianza, piattaforme di analytics.
Sei chi lo ha progettato/prodotto (provider), chi lo usa integrandolo in un processo (deployer) o chi lo utilizza professionalmente su terzi? Il reato si applica a tutti e tre i ruoli.
Confronta ogni tool con le categorie tassative del Regolamento UE 2024/1689 — se hai dubbi su un sistema HR o di scoring, usa la checklist completa nel nostro articolo di agosto sull'AI Act.
Verifica che esistano misure tecniche di sicurezza documentate e un processo di supervisione umana attivo, non solo previsto sulla carta.
Un audit gratuito mappa quali sistemi AI usi davvero in azienda e per cosa — è la verifica più veloce per sapere se rientri o no in questo perimetro.
La verità sulla maggior parte delle PMI italiane
Nei percorsi di audit gratuito che facciamo con le PMI italiane, la stragrande maggioranza dei sistemi AI in uso — customer support automatizzato, gestione ordini, reportistica, follow-up commerciale — non rientra nell'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689. Sono strumenti che aiutano un team a rispondere più in fretta o a non perdere un lead, non sistemi che decidono in autonomia su una persona in ambiti sensibili come credito, lavoro o sicurezza. Mappare con chiarezza quali processi sono automatizzati con l'AI — parte del nostro modo di lavorare con le AI Operations gestite — resta il modo più concreto per rispondere con certezza a questa domanda, invece di supporre.
Il chatbot o l'assistente AI che uso per i clienti mi espone al nuovo reato?
No, se il sistema non prende decisioni automatizzate che impattano in modo significativo su una persona in ambiti come credito, lavoro, sicurezza o accesso a servizi essenziali. Un chatbot di customer support, un assistente per le email o un tool di reportistica interna restano fuori dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 e quindi fuori dal perimetro dell'art. 437-bis c.p.
Cosa succede se non so se il mio sistema è ad alto rischio?
Non saperlo non è una scusante, ma nemmeno una condanna automatica: il reato scatta solo se dall'omissione deriva un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, non per la semplice incertezza classificatoria. Il passo pratico è fare l'inventario dei sistemi AI attivi e verificarli uno per uno contro le categorie dell'Allegato III, eventualmente con un audit esterno.
La sanzione riguarda me personalmente o solo l'azienda?
Entrambe le cose. L'art. 437-bis c.p. è un reato e quindi colpisce la persona fisica responsabile (chi ha omesso le misure o alterato il sistema), con pene fino a 5-6 anni di reclusione. In parallelo, il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 introduce una sanzione pecuniaria e interdittiva a carico dell'ente, fino a 1.000 quote.
Devo fare qualcosa entro il 30 settembre 2026?
Se hai già verificato di non avere sistemi nell'Allegato III, no. Se hai un dubbio concreto su un sistema HR, di scoring o di sorveglianza, il passo utile non è fermare il sistema ma iniziare subito a documentare le misure di sicurezza e il processo di supervisione umana, perché la norma valuta la sostanza del processo, non solo la data sul calendario.
Qual è la differenza tra questo reato e le sanzioni AI Act già in vigore dal 2 agosto 2026?
Le sanzioni di agosto sono amministrative e colpiscono l'azienda con importi fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato, per la non conformità agli obblighi documentali sui sistemi ad alto rischio. Il reato che scatta il 30 settembre è penale, colpisce anche la persona fisica responsabile e richiede un pericolo concreto per la sicurezza delle persone, non solo una carenza documentale: sono due regimi distinti che si sommano, non si sostituiscono.
Esiste una soglia dimensionale che esclude le micro e piccole imprese?
No. La norma ha portata generale e si applica indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa a chiunque progetti, produca, immetta sul mercato o utilizzi professionalmente un sistema IA ad alto rischio. Il criterio che conta non è quanto è grande l'azienda, ma se il sistema che usa rientra nelle categorie tassative dell'Allegato III.
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